CIGS e mancato obbligo formativo del lavoratore: sistema sanzionatorio

Pubblicato il Decreto 2 agosto 2022 del Ministero del lavoro che definisce i criteri e le modalità per l’accertamento sanzionatorio di mancata attuazione dell’obbligo formativo da parte dei lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale straordinari di cui al Capo III – Titolo I e Titolo II – D.Lgs. n. 148/2015 (D.M. 2 agosto 2022).

Le sanzioni in breve:

  • La mancata partecipazione, nella misura compresa tra il 25 % ed il 50% delle ore complessive previste per ognuno dei corsi proposti, comporta l’irrogazione della sanzione corrispondente alla decurtazione di un terzo delle mensilità del trattamento di integrazione salariale straordinario, ferma restando la sanzione minima individuata dall’art. 25-ter, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, consistente nella decurtazione di una mensilità di trattamento di integrazione salariale.
  • La mancata partecipazione, nella misura compresa tra il 50 % e l’80% delle ore complessive previste per ognuno dei corsi proposti, comporta l’irrogazione della sanzione corrispondente alla decurtazione della metà delle mensilità del trattamento di integrazione salariale straordinario, ferma restando la sanzione minima individuata dall’art. 25-ter, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, consistente nella decurtazione di una mensilità di trattamento di integrazione salariale.
  • La mancata partecipazione, in misura superiore all’80% delle ore complessive previste per ognuno dei corsi proposti, comporta l’irrogazione della sanzione corrispondente decadenza dal trattamento di integrazione salariale.

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